1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'INAIL e l'ISPESL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio e i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità, e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Commissione di cui